Allegato   “B”   all’atto   del   23/01/2012  N.8774  Rep.  e  N.6538

Racc.

Società consortile mista a responsabilità limitata denominata

“DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST S.C.R.L.”.

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione

E’costituita, ai sensi  dell’art.  2615  ter  Codice Civile e dell’art. 7 della Legge  Regionale  n.  10/2005 e successive modificazioni, la   società   consortile   mista  a  responsabilità limitata, denominata “DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST  S.C.R.L.” avente capitale pubblico e privato.

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale in Siracusa.

Art. 3 – Oggetto sociale

La   società   consortile   non   ha   finalità  speculativa  e/o  di lucro,   e   non   divide   utili.  Persegue  lo  scopo  generale  di realizzare  tutte  le  azioni  necessarie  e  possibili  mirate  allo sviluppo   turistico   integrato  del  Distretto  Turistico  Tematico del  Sud-Est,  stimolando  la  collaborazione  tra  enti  pubblici ed associazioni   di   categoria,  società  e  privati  nelle  aree  deldistretto medesimo. In particolare:

–  attua  il  Piano  di  Sviluppo  triennale  del Distretto Turistico Tematico   del   Sud-Est   e   le   azioni   programmatiche  in  esso contenute;

–  migliora  le  condizioni  generali  di  appetibilità  del prodotto turistico   del   distretto,   attraverso  l’attuazione  di  sinergie tra   i  soci  e  gli  organismi  pubblici  e  privati  in  qualunque modo   interessati,   sostenendo  le  imprese  operanti  nel  settore turistico;

–   concorre   alla  elaborazione  e  realizzazione  di  ogni  azione utile  a  promuovere  uno  sviluppo  turistico  durevole delle  aree del   distretto,   nel   rispetto   dell’identità   culturale  locale e dell’ambiente;

–   promuove   e  realizza  azioni  integrate,  pubblico-private,  di marketing     ed    animazione    territoriale    finalizzata    alla promozione del prodotto turistico;

–   promuove   l’immagine   unitaria   e   complessiva   del  turismo riferita  all’area  del  Sud  Est  di  Sicilia,  promuovendo  altresì l’immagine sui mercato nazionali ed internazionali;

–  organizza  il  partenariato  economico  privato  interessato  alla compartecipazione     del     processo    di    sviluppo    turistico attraverso   la   istituzione  di  fourm  consultivi  e  di  incontri partenariali di condivisione;

–   partecipa   attivamente   a   programmi  regionali,  nazionali  e comunitari   coerenti   con   le   finalità   di  sviluppo  turistico delle aree compartecipanti;

–  realizza  iniziative  volte  alla  costruzione  di  infrastrutture a  servizio  del  turista,  alla  gestione  di  aree  attrezzate  per attività   turistiche  e  commerciali,  nonché  soluzioni  innovative nel settore dei trasporti;

–   valorizza   il  ruolo  delle  comunità  locali  ai  fini  di  uno sviluppo    turistico    sostenibile   mediante   l’elaborazione   di programmi   strategici   e  sinergici  di  sviluppo  e  dei  relativi progetti attuativi;

–   armonizza   e   coordina  i  diversi  interventi  intersettoriali necessari    alla    qualificazione    ed    alla    specializzazione dell’offerta   turistica  delle  aree  urbane,  costiere  ed  interne del distretto;

–   sostiene   la   diffusione   dell’innovazione   a   supporto  dei prodotti   turistici   territoriali,  migliorandone  la gestione  ed il servizio al turista;

–   attua   interventi   formativi   e   di   specializzazione  delle conoscenze del personale delle imprese turistiche;

–   coordina  le  filiere  produttive  legate  alla  spesa  turistica del distretto e gestisce i servizi telematici di e-booking;

–   istituisce   punti  di  informazione  e  di  accoglienza  per  il turista,   anche   telematici,   secondo  specifiche  quantitative  e qualitative  coerenti  con  standard  minimi  omogenei  per  tutto il territorio  della  Regione  e  ovunque  si  reputi  necessario per il complessivo    miglioramento   della   appetibilità   turistica   del territorio;

–   promuove   azioni   di   cooperazione  transfrontaliera  ai  fini dello sviluppo delle filiere turistiche coinvolte;

–  sostiene  lo  sviluppo  di  marchi  di  qualità  di certificazione ecologica   nonché   la  riqualificazione  delle  imprese  turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;

–   svolge   attività   editoriale   mediante   la  pubblicazione  di materiale scientifico o divulgativo;

–   gestisce    infrastrutture    del   territorio   del   distretto funzionali allo sviluppo turistico dello stesso.

La    società    consortile    può   partecipare   ad   associazioni, consorzi   e   società   nazionali   ed  internazionali  che  abbiano oggetto  analogo,  affine  o  connesso  al  proprio,  e può, altresì, stipulare    accordi    o   convenzioni   con   altri   enti,   quali distretti rustici, al fine di perseguire l’oggetto sociale.
La   società  consortile  può  inoltre  compiere  ogni  altra  azione utile     al     perseguimento    dell’oggetto    sociale,   incluso operazioni di natura commerciale.

Art. 4 – Durata

La   durata  della  società  è  fissata  al  31  (trentuno)  dicembre 2020  (duemilaventi)  e  potrà  essere  prorogata  o  anticipatamente sciolta con decisione dell’assemblea dei soci.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – QUOTE SOCI

Art. 5 – Capitale sociale

Il   capitale   sociale   è   di   Euro   25.000,00  (venticinquemila virgola zero zero).
Il   capitale sociale potrà essere  aumentato  con  l’osservanza delle disposizioni  contenute nel presente statuto anche mediante  l’ingresso di nuovi  soci, versamenti  in conto capitale in fruttiferi di interessi,  nonché  finanziamenti  soci con obbligo  di rimborso,  fruttiferi  o meno di interessi, su deliberazione del   Consiglio  di  Amministrazione;  il tutto  nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il  domicilio  dei  soci,  per  ogni  rapporto  con  la  società,  si intende quello risultante  dal  libro  dei  soci  consorziati.  La quota di   partecipazione   di   ogni  socio,  da  questi  detenuta anche per il  tramite di società  controllate o collegate  ex art.  2359  C.C.  nonché  per  interposta  persona,  è  limitata, con la  conseguente  impossibilità  di  iscrizione  a  libro  soci  e  in ogni   caso   la  sospensione  del  diritto  di  voto  per  tutte  le quote in eccedenza.
In   ossequio   a   quanto  previsto  dalla  normativa  regionale  di riferimento,   nonché   per   espressa  previsione statutaria,  agli Enti   Locali   è  riservato  almeno  il  60%  (sessanta  per  cento) delle   quote   della   società   consortile di cui almeno  il  7% (sette   per   cento)    agli   Enti   Pubblici   di  altra  natura  e costituiscono    la   c.d.   “parte   pubblica   di   capitale”;   la restante   parte   di  capitale,  pari  almeno  al  30%  (trenta  per cento)   delle   quote della società dovranno inderogabilmente essere possedute da soggetti privati   costituenti  la  c.d. “parte privata di capitale”.
Le   società   miste   che   partecipano   alla   consortile  saranno ammesse  al  capitale  privato,  nelle  proporzioni  sopra  indicate, solo qualora  la  maggioranza   della   quote   della   stessa appartenga   a   soggetti   privati.   In  caso   contrario,   fermo restando  il  limite  posto  dall’art.  2359  c.c.,  la società mista non    potrà   essere   annoverata   tra   i   soci   privati   della consortile.   L’acquisto   di   quote  da  soggetto  non  socio  deve rispettare  preventivamente  il  dettato  dell’art.  8  del  presente Statuto. n   aggiunta   al   capitale  sociale,  la  società  dispone  di  un fondo    di    sviluppo    funzioni    costituito   dalle   eventuali eccedenze    di    bilancio,    dalle    riserve, dai contributi consortili  che potranno   essere   versati   dai   soci   secondo modalità        appositamente  regolamentate dall’Organo Amministrativo   sulla  base   delle   esigenze  finanziarie  e  dei programmi   pluriennali   di  sviluppo  della  società.  Il  capitale sociale   può   essere  aumentato  con  deliberazione  dell’assemblea straordinaria,   purché   siano   rispettati   i  limiti  di  cui  al presente   articolo.   Il   capitale  sociale  può  essere  aumentato solo  con  conferimento  in  denaro.  La  decisione  di  aumentare il capitale  sociale  non  potrà  avere  attuazione  se  non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

Art. 6 – Soci

Possono  far  parte  della  Società,  in  qualità  di  soci ordinari: gli   Enti  Locali  e  Territoriali  presenti  nel  territorio della Regione   Siciliana   che   hanno  interesse  nell’area  d’intervento del   distretto,   i   loro   consorzi   ed associazioni;  gli  Enti Pubblici,   anche   in  forma  mista,  i  loro  consorzi  e  le  loro associazioni;    gli    Istituti    bancari,   fondazioni,   soggetti finanziari   ed   enti   di   formazione   operanti  in  Sicilia  con precipuo   riguardo   al   territorio   del  distretto sud  est;  le associazioni   di  categoria  ed  i  soggetti  privati  portatori  di interessi   diffusi;   società   di   persone  e  di  capitali  della filiera  turistica,  cooperative  e  loro  consorzi  che  operino nel territorio  d’intervento  del  distretto  o  che  siano  reputate  ad insindacabile      giudizio      dell’assemblea     necessarie     al raggiungimento      dell’oggetto     sociale;     associazioni     di volontariato  ed  Online  operanti  nel  settore  del  turismo purché relativamente    al   territorio   d’intervento   del   sud-est;   le Università,  i  centri  ed laboratori  di  ricerca,  i centri per l’innovazione   aventi  sede  all’interno  della  Regione  Siciliana; gli   ordini   e   le   associazioni   professionali  delle  province ricomprese   nel  territorio  d’intervento  del  distretto del  sud- est; le associazioni turistiche,  culturali,  delle  arti,  dello spettacolo, della tutela dell’ambiente  aventi  sede legale ed operanti nel territorio delle  regione  siciliana;  i  G.A.L.  – Gruppi  di  Azione  Locale  –  e  le  Agenzie  di Sviluppo Locale; le Pro-loco; gli   Enti   Ecclesiastici  operanti  specificamente  nel territorio   d’intervento  della  consortile; i soggetti  pubblico-privati  operanti nel  campo della  programmazione  negoziata;  i Partenariati  gestori di progetti  cofinanziati  da  fondi  europei e attuatori di programmi di interesse territoriale e locale.

TITOLO III – AMMISSIONE, CESSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

Art. 7 – Obbligo dei soci

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e del regolamento della società, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 8 – Cessione di quote

In caso di trasferimento delle quote inter vivos è riservato  ai   soci   il  diritto  di  prelazione  da  esercitarsi  globalmente per  la  totalità  delle  quote  trasferende,  a  pena di decadenza, nei   termini   che   seguono. Il  socio che  intenda  cedere  le proprie   quote,   dovrà  dare  comunicazione  di  tale  intendimento al   Consiglio  di  Amministrazione,  a  mezzo  lettera  raccomandata con   ricevuta  di  ritorno,  indicando il  prezzo  della  cessione, le   condizioni dell’offerta, le modalità di pagamento e  il nominativo dell’acquirente.
Entro i quindici giorni   successivi   al   ricevimento   della raccomandata   contenente   la   manifestazione   della   volontà  di cedere   le   quote, il   Consiglio  di  Amministrazione,  a  mezzo affissione    per   dieci   giorni   presso   la   segreteria   della società,    dovrà    dare  comunicazione   dell’offerta   contenente prezzo, condizioni e nominativo dell’acquirente. Ai  soci  spetterà  il  diritto  di  acquistare  le citate quote alle stesse   condizioni   in   proporzione   alle   quote   da   ciascuno possedute   al   momento   della   comunicazione   al   Consiglio  di Amministrazione. Gli   enti  locali  o  comunque  gli  enti  pubblici  costituenti  la parte   pubblica   di   capitale  non  hanno  diritto  di  prelazione sulle   quote   di  parte  privata  fermi  restando  i  divieti  alle partecipazioni contenuti nel presente statuto.
L’esercizio   del   diritto   di  prelazione  avverrà  da  parte  dei soci   mediante   lettera   raccomandata   spedita  al  Consiglio  di Amministrazione   entro   il   termine   di   decadenza  di  quindici giorni    dalla   data   di   affissione  dell’offerta   presso   la segreteria     della     società.    Qualora    alcuni    soci    non esercitassero    in   termini   il   diritto   di   prelazione   loro spettante,  le  quote  per  le  quali  non  sia  stato  esercitato il diritto    di   prelazione   saranno   offerte   dal  Consiglio   di Amministrazione,   nei  successivi  quindici  giorni,  in  prelazione ai  soci  che  hanno  esercitato  il  loro  diritto di prelazione, in proporzione   sempre   alle   quote   possedute,   con l’obbligo  di effettuare  la  ulteriore  prelazione  entro  quindici  giorni  dalla data della nuova offerta.
Qualora  i  soci  non  abbiano  esercitato  il  diritto di prelazione come   sopra   descritto,   cosi   come   nell’ipotesi   in  cui  la prelazione  non  sia  stata  esercitata  per  il  totale  delle quote trasferende,   il   cedente  potrà  vendere  liberamente  le  proprie quote,   o   quelle  rimanenti,  purché  l’atto  di  vendita  con  il terzo   non   socio   sia   perfezionato   nel   termine  massimo  di ulteriori   90  (novanta)  giorni.  Ciascun  socio  avrà  diritto  di avere  documentazione  a  comprova  che  le  quote sono state cedute al   prezzo,   al   nominativo   e   secondo   le   modalità  di  cui all’iniziale    comunicazione.   Qualora  la   cessione   di   quote avvenga   prima  che  sia  decorso  un’anno  del  riconoscimento  del consorzio,   il   prezzo   di  cessione  non  potrà  che  avvenire  a valore   nominale.   La   cessione   di  quote  di  cui  al  presente articolo,   non potrà  in  ogni  caso  violare  quanto  previsto  al precedente articolo 5 nonché all’art. 8.

Art. 9 – Recesso

Il  socio  può  recedere  dalla  società,  con  preavviso  di  almeno sei   mesi,   comunicato   a   mezzo  lettera raccomandata  a.r.  al Consiglio  di  Amministrazione  della  società  in  tutte  le ipotesi previste   dal   codice   civile   nonché   qualora   si   sia   reso impossibile   per  lo  stesso  socio  il  perseguimento  dell’oggetto sociale della consortile e comunque per giusta causa. In   ossequio   a   quanto   previsto   dalla   normativa   regionale disciplinante  i  distretti  turistici  di  riferimento,  il  recesso non   potrà   avvenire   prima   che   sia   decorso   un   anno  dal riconoscimento del distretto  turistico da  parte dell’Assessorato Regionale al Turismo.

Art. 10 – Esclusione

L’esclusione   opera   nei   confronti   del   socio  oltreché  nelle ipotesi   stabilite   dall’articolo   2286  del  codice  civile,  nei seguenti  casi:  a)  la  perdita di anche  uno  solo dei requisiti richiesti  per  l’ammissione  ex  articolo  6  del  presente statuto; b)   l’insolvenza   verso   la   società;   c)  la  dichiarazione  di fallimento,  nel  qual  caso  l’esclusione  opera  di  diritto; d) la mancata   ottemperanza   alle  disposizioni  dello  Statuto  Sociale, dei regolamenti, e/o delle deliberazioni degli organi sociali. L’esclusione    è   deliberata   dall’assemblea   straordinaria,   su proposta  del  consiglio  d’amministrazione  e  previa  delibera  del collegio dei probiviri. La  quota     del     socio     escluso     verrà    ridistribuita proporzionalmente    ai    soci    rimanenti   nel   rispetto   della qualificazione   delle   quote;   pertanto  qualora  sia  escluso  un socio   privato   la   quota   del   socio   escluso   dovrà   essere ridistribuita proporzionalmente tra i soci privati rimanenti.
In   egual   modo,   qualora   venga   escluso   un  socio  di  parte pubblica,   la   quota   del   predetto   socio  andrà  ridistribuita proporzionalmente ai soci di parte pubblica.

Art. 11 – Liquidazione quote

La   quota   del   socio   recesso,  dovrà  essere  collocata  presso altri  soci  o  terzi,  al  minor  valore  tra  quello  di patrimonio netto    risultante   dall’ultimo   bilancio   approvato   e   quello nominale del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi sociali

Sono   organi   sociali  della  società:  l’Assemblea  dei  soci,  il Consiglio    di    Amministrazione,    il    Presidente,   il  Vice- Presidente,  il  Collegio  dei  Sindaci,  il  Collegio  dei Probiviri e l’ufficio di piano se cositituiti.

TITOLO V – ASSEMBLEA

Art. 13 – Assemblea soci

L’assemblea   regolarmente   costituita   rappresenta  l’universalità dei   soci   e   le  sue  deliberazioni,  prese  in conformità  alla legge  ed  al  presente  statuto,  obbligano  tutti  i soci, compresi gli   assenti   e   i   dissenzienti.  L’intervento  in  assemblea  è regolato   dalla   legge.  Ogni  socio  può  farsi  rappresentare  in Assemblea  da  un  mandatario  che  non  sia  amministratore, sindaco o  dipendente  della  società,  munito  di procura  valida  per  una sola riunione, stesa in forma di scrittura privata.

Art. 14 – L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi  degli   artt.   2364   e   2365   del   Codice   Civile.   Di   norma l’assemblea   si  riunisce  presso  la  sede  della  società  ma  può riunirsi   in   luogo   diverso,  purché  nel  territorio  nazionale, secondo   quanto   viene   indicato   di   volta   in   volta   nella comunicazione    di    convocazione.   L’assemblea   ordinaria   deve essere  convocata  almeno  una  due  volte  l’anno  di cui almeno una entro  quattro mesi  dalla  chiusura   dell’esercizio  sociale  o nel maggior   termine   di   sei  mesi  quando  particolari  esigenze  lo richiedono.

Art. 15 – L’assemblea è convocata dal Presidente su  deliberazione   del  Consiglio  di  Amministrazione,  oltre  che  nei casi   previsti  dalla  legge,  nonché  quando  lo  richiedano  tanti soci   che  rappresentino  almeno  un  quinto  del  capitale  sociale privato individuato ai sensi del superiore art.5.
La  convocazione  è  fatta  mediante  avviso  da  comunicarsi ai soci almeno  dieci  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l’adunanza  amezzo   lettera   raccomandata   con   ricevuta   di   ritorno,   con l’elenco   delle  materie   da   trattare   e l’indicazione  di  un giorno diverso per l’eventuale seconda convocazione.
In   mancanza   delle   formalità  suddette,  l’assemblea  si  reputa regolarmente    costituita,    quando    è   rappresentato   l’intero capitale   sociale   e  sono  intervenuti  tutti  gli  amministratori nonché, se nominati, i componenti del collegio sindacale.

Art. 16 – L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in  prima   convocazione,   con   la   presenza   di   tanti   soci   che rappresentino   almeno  la  metà  del  capitale  sociale  individuato ai   sensi   dell’art.   5   del   presente   statuto;   in   seconda convocazione  qualunque  sia  la  parte  del  capitale  rappresentata come    sopra   individuato.   L’assemblea   ordinaria   delibera   a maggioranza del capitale presente.

Art. 17 – L’assemblea straordinaria è validamente costituita e  può   deliberare   in  prima  convocazione  con  la presenza  ed  il voto   favorevole  di  tanti  soci  che  rappresentino  i  due  terzi del   capitale   sociale   individuato   ai  sensi  dell’art.  5  del presente  statuto  ed  in  seconda  convocazione  con  la presenza ed il  voto  favorevole  della  maggioranza  del  capitale  fatte  salve le maggioranze previste dal 4° comma dell’art. 2369 C.C.

Art. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del  Consiglio   di Amministrazione.   Per  la  redazione  del  verbale, quando  non  debba  essere  effettuata  dal  Notaio,  il Presidente è assistito  da  un  segretario  da  lui  prescelto,  anche  non socio; il  Presidente  può  altresì  scegliere  due  scrutatori  fra  i soci ed    i    loro   rappresentanti.   Il   Presidente   controlla   la regolarità    delle    singole    deleghe    e   il   diritto   degli intervenuti   di   partecipare  all’assemblea,  dirige  e  regola  la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Art. 19 – Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del  bilancio,  destinazione  degli  avanzi  di gestione e decisioni conseguenti;

b) la nomina   e/o  revoca  dei  singoli  componenti  dell’Organo amministrativo e del Presidente dello stesso;

c) la nomina  dei  Sindaci,  del  Collegio  Sindacale, del Collegio dei Probiviri, determinandone eventuali compensi;

d) le modifiche del presente Statuto;

e) la decisione   di   compiere  operazioni  che  comportino  una sostanziale   modificazione  dell’oggetto  sociale  o  una  rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l’aumento e la riduzione del capitale sociale;

g) la nomina  degli  organi  tecnici  di  attuazione  del  Piano di Sviluppo.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

L’Amministrazione è affidata al Consiglio composto da nove  membri, eletti dall’Assemblea ordinaria. I consiglieri  dovranno essere espressione   delle   rispettive   componenti  di capitale   (pubbliche   e   private) in relazione alle quali  la parte   pubblica dovrà essere in maggioranza nella   misura massima   di  un  membro  preservandosi sempre  il  numero  dispari.
Qualora  il  Consiglio  dovesse  essere  composto  da  nove membri, i cinque  membri  della  parte  pubblica  saranno  nominati  in  numero di  quattro  in  rappresentanza  degli  Enti  locali  ed in numero di uno   in   rappresentanza   degli  Enti  Pubblici  di  altra  natura.
Durano   in   carica  due  esercizi  e  sono  rieleggibili  una  sola volta   in   caso   di   mandato   consecutivo.  I  restanti  quattro membri   saranno   designati   della   parte  privata.  I  membri  di parte  privata  durano  in  carica  per  due  esercizi  consecutivi e sono sempre rieleggibili. Il  Presidente  è  eletto  dal  Consiglio  e  deve  essere scelto tra i   rappresentanti  indicati  dalla parte pubblica degli  enti locali  ed  un  Vice-Presidente  eletto  dal  Consiglio  fra i propri membri e scelto tra  i  componenti  del  Consiglio  espressione della   parte privata. Il Consiglio di   Amministrazione  può riunirsi   in   luogo   diverso   dalla   sede  sociale, purché nel territorio nazionale,   secondo  quanto  viene  indicato  di  volta in volta nella comunicazione di convocazione. Per  la  validità  delle  deliberazioni  del  Consiglio  si  richiede la   presenza   effettiva   della   maggioranza  dei  consiglieri  in carica.
Le   deliberazioni   sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei  voti presenti.   Il   Consiglio   di   Amministrazione  ha tutte  le  più ampie   facoltà   per  l’ordinaria  e  straordinaria. gestione  della società   compiendo   tutti   gli   atti   e  concludendo  tutti  gli affari   per   l’attuazione   dello   scopo   sociale,  ad eccezione solamente   dei   poteri   che   per   legge   o   statuto   spettano esclusivamente   all’assemblea.   Il  mandato  di amministrazione  è reso   a   titolo   gratuito,   spetta   i  sui componenti  solo  il rimborso     delle     spese    documentate.    Al    Consiglio    di Amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori ad  negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie  di   atti   con  la  determinazione  delle  relative  condizioni.  E’ inoltre   ammessa  la  possibilità  che  le  riunioni  del  Consiglio di   Amministrazione  si  tengano  per  video-conferenza  ovvero  per teleconferenza,   a  condizione  che  tutti  i  partecipanti  possano essere  identificati  e  che  di tali  identificazioni  si  dia atto nel   relativo   verbale,   e  sia  loro  consentito  di  seguire  la discussione   e  di intervenire  in  tempo  reale  alla  trattazione degli   argomenti   affrontati;  verificandosi  tali  presupposti  il Consiglio  di  Amministrazione  si  considera  tenuto  nel luogo  in cui  si  trova  l’Amministratore  che  presiede  la  riunione  e dove deve   pure   trovarsi   il  Segretario  per  consentire  la  stesura della    sottoscrizione   del   relativo   verbale.   I  consiglieri decadono   automaticamente   in   caso  di  tre  assenze  consecutive ingiustificate.   In   tal   caso,   il  Consiglio  convocherà  senza indugio   l’assemblea   al   fine   di  eleggere  il  consigliere in sostituzione   di   quello   decaduto   nel   rispetto   delle  norme statutarie   e   dei   principi   di   rappresentanza   della   parte ai   sensi   di   quanto  disposto  dall’art.  2404  c.c.  I sindaci devono     assistere     alle     riunioni     del    Consiglio    di amministrazione,   del   comitato   esecutivo   se   esiste   e  alle assemblee sociali. La    non    partecipazione    all’assemblea   o   a   due   riunioni consecutive  del  consiglio,  in  via  non  cumulativa,  senza giusta causa  è  motivo  di  decadenza  dall’ufficio  ex  art.  2405 c.c. Il consiglio     ha     funzione     di    vigilanza   sull’adeguatezza dell’assetto   organizzativo,   amministrativo   e   contabile  della società.  I    sindaci    sono    retribuiti    secondo    quanto    stabilisce l’assemblea     all’atto    della    nomina.    Possono    richiedere informazioni    agli    amministratori   e   condurre   ispezioni   e controlli  sui  quali  però  sono tenuti  al  segreto  nei confronti di terzi. Possono in    caso   di   necessità   convocare   l’assemblea   se ritengono  necessario  riferire  su  particolari  fatti  o  se non vi provvedono   gli  amministratori.  In  caso  di  danno  alla  società rispondono   in   solido  con  gli  amministratori  se  il  danno  si poteva   evitare  se  essi  avessero  vigilato  come  previsto  dalla legge. La    società    può    avviare    in    tali   casi   un’azione   di responsabilità    anche    contro   i   sindaci   stessi   ai   sensi dell’art.  2407  c.c.  I  Sindaci  durano  in  carica  un  triennio e sono  rieleggibili.  I  Sindaci  siedono  di  diritto  nel  consiglio d’amministrazione,   senza   diritto   di   voto   e  senza  che  gli stessi   siano  computati  al  fine  della  regolarità  della  seduta del consiglio.

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

La  società  potrà  istituire  un  Collegio  dei  Probiviri  il quale si   compone   di   cinque   membri,  di  cui  tre  effettivi  e  due supplenti,  nominati  dall’assemblea  che  designa  il  presidente  e scelti   tra   i   non  soci.  I  membri  effettivi  saranno  saranno nominati  con  il  seguente  criterio:  due  membri  verranno  scelti tra   i   soggetti   indicati  dalla  parte  privata  uno  dei  quali assumerà la carica di Presidente e uno dalla parte pubblica. La nomina dei probiviri supplenti è riservata all’assemblea la quale dovrà sceglierne uno tra i soggetti indicati dalla parte pubblica e uno indicato dalla parte privata.
La    qualità   di   componente   il   collegio   dei   probiviri   è incompatibile   con   qualsiasi  altra  carica.  I  probiviri  durano in   carica  un  triennio  e  sono  rieleggibili.  Sono  deferite  alcollegio  le  controversie  che  dovessero  insorgere  fra  i  soci e la   società.   Le   controversie  di  cui  alla  presente  clausola, oltre  a  quelle  inerenti  l’esclusione  di  un  socio, si intendono quelle    connesse   alla   interpretazione   ed   applicazione   del presente    statuto,    nonché    tutte    quelle    concernenti   il comportamento   scorretto  dei  soci  ed  in  generale  all’esercizio dell’attività   sociale.   I   probiviri   si   pronunceranno   entro trenta   giorni   dalla   loro   costituzione.   Le   pronunzie,   di immediata   esecuzione,   sono  prese  senza  particolari  formalità. Il   deferimento   delle   questioni   di   competenza   al  collegio arbitrale    è    condizione    di    procedibilità    del   ricorso giurisdizionale   ammesso  esclusivamente  avverso  le  pronunce  del collegio qualora rese in violazione del presente statuto.
L’assemblea   potrà   determinare   un   compenso per i Probiviri Sindaci all’atto della loro nomina.

TITOLO VII – L’UFFICIO DI PIANO

Art. 24– Finalità dell’Ufficio di Piano

Il   Consiglio   di   Amministrazione   può   delegare   parte  delle proprie  attribuzioni  ad  un  “Ufficio  di  Piano”  allocato  presso la   sede   della  Società,  quale  organismo  operativo  finalizzato alla  attuazione  del  Piano  di Sviluppo  Turistico  del  Distretto Turistico   del   Sud   Est.   L’Ufficio   di   Piano  garantisce  la governance   dell’attuazione  delle  azioni  previste  dal Piano  di Sviluppo,   in   sinergia   con   il  partenariato  economico-sociale dell’area    e    secondo    le    direttive    del   Consiglio   di Amministrazione. In particolare l’Ufficio di Piano provvede a:

a) gestione tecnica, contabile ed amministrativa, delle azioni

del Piano di Sviluppo;

b) monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Piano;

c) coordinamento ed  attuazione  delle  azioni  di  animazione  e comunicazione del Piano;

d) interazione con  il  Partenariato  di  progetto,  al  fine della migliore  attuazione  del  Piano  con  particolare  riferimento  allo snellimento   dell’iter   procedurale  connesso  alla  velocizzazione dei vari adempimenti;

e) espletamento degli  adempimenti  di  raccordo  con  gli  Uffici Regionali preposti all’attuazione ed al controllo del Piano;

f) espletamento delle   gare  d’appalto  che  dovessero  rendersi necessarie   per   l’attuazione   delle   azioni  del  Piano,  a  ciò delegato   dai   competenti  Uffici  Appalti  dei  soggetti  pubblici soci;

g) attuazione di  tutte  le  attività  di  Governance  necessarie alla   piena   realizzazione   del  Piano  e  di  tutte  le  attività connesse   al  raggiungimento  dell’obiettivo  generale  di  sviluppo turistico   durevole  dell’area  interessata  con  il  coinvolgimento della    rete    dei   referenti   comunali   coinvolti   e   tramite l’operatività   delle  strutture  esistenti  dei  sistemi  locali  di sviluppo interessati.

Art. 25 – Composizione dell’Ufficio di Piano

L’Ufficio  di  Piano  è  coordinato  da  un  Direttore  coordinatore, nominato   dal   Consiglio   di  Amministrazione  e selezionato  fra esperti   di   comprovata   capacità   professionale   e  manageriale nelle   attività  oggetto  della  società  scelto  tra  i  nominitivi indicati   dalla   parte   pubblica. Il  Direttore  non  percepisce compensi, salvo  il rimborso    delle spese necessarie all’espletamento della propria  attività,  e  viene indicato su proposta  della  parte pubblica della  Società.
Partecipa  al  CdA senza  diritto  di  voto.  Cura  il  coordinamento  complessivo delle attività   ed   è   responsabile   degli  adempimenti  connessi  alla gestione  delle  azioni  del  Piano  e  delle  attività di governance del processo di sviluppo Costituiscono l’Ufficio di Piano:

1)   Il   Comitato  Scientifico.  Organo  consultivo  cui  tutti  gli organi   sociali   possono   rivolgersi  per  richiedere  pareri  non vincolanti   per   il   raggiungimento   degli   scopi   sociali.  Il Comitato  Scientifico  è  costituito da numero  massimo di sette membri, nominati dall’Assemblea  su  proposta  tanto  della  parte pubblica   che   privata.  Il  Comitato  Scientifico  non  percepisce compenso   alcuno.   I   componenti  durano  in  carica  due  anni  e possono    essere    riconfermati,    ai   medesimi    può    essere riconosciuto  il  rimborso  delle  spese.  Il  Comitato  delibera con la  maggioranza  dei  componenti.  Il  Comitato  è  convocato  a cura del  suo  Presidente  anche  a  mezzo fax  o posta elettronica sette giorni   prima   di   quello  fissato  per  la  riunione,  ovvero  su richiesta  di  un  terzo  dei  componenti.  L’avviso  di convocazione deve   contenere   l’indicazione   del  giorni,  ora  e  luogo  della riunione,   nonché  dell’ordine  del  giorno.  In  caso  di  motivata urgenza   la   convocazione  può  avvenire  anche  due  giorni  prima della    riunione.    Nell’avviso    devono    essere   espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

2)  L’ufficio  Appalti.  E’  costituito  dai  Responsabili  Unici del Procedimento   degli   interventi   infrastrutturali   previsti   nel Piano. E’   delegato per  l’espletamento di  tutte le  procedure d’appalto che    dovessero   rendersi necessarie per la realizzazione del Piano. I    compensi spettanti  saranno determinati   secondo   la   corrente   normativa   in   materia   di incentivi ai RUP.

TITOLO VIII

LA CONSULTA DEL PARTENARIATO

Art. 26– Composizione della Consulta del Partenariato Il   Consiglio   di   Amministrazione   entro   60   giorni  dal  suo insediamento     dovrà    provvedere    all’istituzione    ed    alla regolamentazione,   quale  organo  consultivo  della  Società,  della Consulta   del   Partenariato   economico   che   è   formato   dagli operatori    privati    (società    di   persone   e   di   capitali, cooperative   e   loro   consorzi,   associazioni   di  volontariato, Onlus,)   che   possono   concorrere  al  perseguimento degli  scopi sociali   e   che   abbiano   interesse   al   complessivo   sviluppo turistico dell’area coinvolta nel Piano. Ogni    anno    il    Consiglio    di   Amministrazione   emana   una manifestazione    d’interesse    rivolta    agli   operatori   della filiera   turistica.   Ricevute   le  richieste,  le  stesse  vengono vagliate a giudizio insindacabile del CdA. Se   positivamente   esitata,   la   comunicazione   di  accettazione viene  inoltrata  all’operatore  entro  dieci  giorni. Detto  organo è  costituito  da  non  soci  e  fornisce  all’Assemblea  dei soci ed dal   Consiglio   d’Amministrazione   pareri,   non   vincolanti,   in ordine    alle    materie    attinenti   agli   indirizzi   carattere generale   e   programmatico   ed   alla   attuazione  del  Piano  di Sviluppo Turistico.

TITOLO IX – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 27- Esercizio finanziario

L’esercizio   sociale   della   società   ha  inizio  il  1°  (primo) gennaio  e  termina  il  31  (trentuno)  dicembre  di ogni anno. Alla fine    di   ogni   esercizio   il   Consiglio   di   Amministrazione provvede,    entro    i    termini   e   sotto   l’osservanza   delle disposizioni   di   legge,  alla  redazione  del  bilancio  che  sarà depositato,  nella  sede  della  società  durante  i  quindici giorni che   precedono   l’assemblea   convocata  per  approvarlo;  in  tale periodo i soci possono prenderne visione ed estrarne copia. Gli   eventuali   avanzi   di   gestione   risultanti   dal  bilancio saranno   accantonati   in   un  fondo  di  riserva.  E’ vietata  la distribuzione  di  avanzi  di  gestione  e  riserve  durante  la vita della società, sotto qualsiasi forma e denominazione.

TITOLO VIII – REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 – Regolamento interno

Entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente    statuto,    il   Consiglio   di   Amministrazione   dovrà promulgare   il   regolamento  interno.  Il  regolamento   interno dovrà   essere   approvato   o  modificato  dall’Assemblea  ordinaria dei   soci   con   le   maggioranze   di   cui  all’articolo  17  del presente statuto.

Art. 29 – Scioglimento

Addivenendosi    allo   scioglimento   della   società,   l’assemblea delibera  con  l’osservanza  delle  norme  di  legge,  la  nomina  di uno  o  più  liquidatori,  stabilendone  i  poteri  ed i compensi. Il residuo   fondo   che   risultasse   disponibile   alla   fine  della liquidazione,   dopo   il  pagamento  di  tutte  le  passività,  sarà impiegato nei modi stabiliti dall’assemblea.

Art. 30 – Disposizioni generali

Per   quanto   non   contemplato  nel  presente  Statuto  valgono  le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 31 – Foro Competente

Foro   giudiziario   esclusivamente   competente   a   decidere  ogni controversia è quello di Siracusa. F.to   Carlo   Scibetta   –   Michelangelo  Giansiracusa  –  Vincenzo Buccheri   –   Maria  Nives  Leonardi  –  D’Asaro  Vincenzo  –  Nello Pisasale   –   Augusta   Giuseppa   Manuele   –  Margherita  Rizza  – Giuseppe  Mirabelli  –  Lentini  Paolo  –  Alessi  Filippo – Di Mauro Sebastiano   –   Giannantonio   Giuseppe   –   Iangliaeva   Maria   – Domenico   Bonaccorsi  –  Pazienza  Bartolomeo  – Giovanni  Portelli –  Finocchiaro  Antonino  –  Paolo  Nifosì  –  Bartolomeo  Melilli  – Aldo  Garozzo  –  Giannonoto  Giuseppe  –  Crimi  Giuseppe  – Spinoso Franco   –  Scollo  Maurizio  –  Asta  Carmela  –  Silvia  Santoro  – Giovanni   Tringali   –   Corrado   Bonfanti  –  Roberto  Visentin  – Annamaria  Sammito  –  Nicola  Bono  –  Elicona  Pasquale  – Corrado Messina – Franco Massimo.

Coltraro Giambattista Notaio

Copia   conforme   all’originale   per   gli   usi  consentiti  dalla legge

Augusta lì,

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