Allegato “B” all’atto del 23/01/2012 N.8774 Rep. e N.6538
Racc.
Società consortile mista a responsabilità limitata denominata
“DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST S.C.R.L.”.
TITOLO I
Art. 1 – Denominazione
E’costituita, ai sensi dell’art. 2615 ter Codice Civile e dell’art. 7 della Legge Regionale n. 10/2005 e successive modificazioni, la società consortile mista a responsabilità limitata, denominata “DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST S.C.R.L.” avente capitale pubblico e privato.
Art. 2 – Sede
La società ha sede legale in Siracusa.
Art. 3 – Oggetto sociale
La società consortile non ha finalità speculativa e/o di lucro, e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree deldistretto medesimo. In particolare:
– attua il Piano di Sviluppo triennale del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est e le azioni programmatiche in esso contenute;
– migliora le condizioni generali di appetibilità del prodotto turistico del distretto, attraverso l’attuazione di sinergie tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati, sostenendo le imprese operanti nel settore turistico;
– concorre alla elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo turistico durevole delle aree del distretto, nel rispetto dell’identità culturale locale e dell’ambiente;
– promuove e realizza azioni integrate, pubblico-private, di marketing ed animazione territoriale finalizzata alla promozione del prodotto turistico;
– promuove l’immagine unitaria e complessiva del turismo riferita all’area del Sud Est di Sicilia, promuovendo altresì l’immagine sui mercato nazionali ed internazionali;
– organizza il partenariato economico privato interessato alla compartecipazione del processo di sviluppo turistico attraverso la istituzione di fourm consultivi e di incontri partenariali di condivisione;
– partecipa attivamente a programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità di sviluppo turistico delle aree compartecipanti;
– realizza iniziative volte alla costruzione di infrastrutture a servizio del turista, alla gestione di aree attrezzate per attività turistiche e commerciali, nonché soluzioni innovative nel settore dei trasporti;
– valorizza il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile mediante l’elaborazione di programmi strategici e sinergici di sviluppo e dei relativi progetti attuativi;
– armonizza e coordina i diversi interventi intersettoriali necessari alla qualificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica delle aree urbane, costiere ed interne del distretto;
– sostiene la diffusione dell’innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, migliorandone la gestione ed il servizio al turista;
– attua interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del personale delle imprese turistiche;
– coordina le filiere produttive legate alla spesa turistica del distretto e gestisce i servizi telematici di e-booking;
– istituisce punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione e ovunque si reputi necessario per il complessivo miglioramento della appetibilità turistica del territorio;
– promuove azioni di cooperazione transfrontaliera ai fini dello sviluppo delle filiere turistiche coinvolte;
– sostiene lo sviluppo di marchi di qualità di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
– svolge attività editoriale mediante la pubblicazione di materiale scientifico o divulgativo;
– gestisce infrastrutture del territorio del distretto funzionali allo sviluppo turistico dello stesso.
La società consortile può partecipare ad associazioni, consorzi e società nazionali ed internazionali che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e può, altresì, stipulare accordi o convenzioni con altri enti, quali distretti rustici, al fine di perseguire l’oggetto sociale.
La società consortile può inoltre compiere ogni altra azione utile al perseguimento dell’oggetto sociale, incluso operazioni di natura commerciale.
Art. 4 – Durata
La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dell’assemblea dei soci.
TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – QUOTE SOCI
Art. 5 – Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).
Il capitale sociale potrà essere aumentato con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto anche mediante l’ingresso di nuovi soci, versamenti in conto capitale in fruttiferi di interessi, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci consorziati. La quota di partecipazione di ogni socio, da questi detenuta anche per il tramite di società controllate o collegate ex art. 2359 C.C. nonché per interposta persona, è limitata, con la conseguente impossibilità di iscrizione a libro soci e in ogni caso la sospensione del diritto di voto per tutte le quote in eccedenza.
In ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, nonché per espressa previsione statutaria, agli Enti Locali è riservato almeno il 60% (sessanta per cento) delle quote della società consortile di cui almeno il 7% (sette per cento) agli Enti Pubblici di altra natura e costituiscono la c.d. “parte pubblica di capitale”; la restante parte di capitale, pari almeno al 30% (trenta per cento) delle quote della società dovranno inderogabilmente essere possedute da soggetti privati costituenti la c.d. “parte privata di capitale”.
Le società miste che partecipano alla consortile saranno ammesse al capitale privato, nelle proporzioni sopra indicate, solo qualora la maggioranza della quote della stessa appartenga a soggetti privati. In caso contrario, fermo restando il limite posto dall’art. 2359 c.c., la società mista non potrà essere annoverata tra i soci privati della consortile. L’acquisto di quote da soggetto non socio deve rispettare preventivamente il dettato dell’art. 8 del presente Statuto. n aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo di sviluppo funzioni costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai contributi consortili che potranno essere versati dai soci secondo modalità appositamente regolamentate dall’Organo Amministrativo sulla base delle esigenze finanziarie e dei programmi pluriennali di sviluppo della società. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell’assemblea straordinaria, purché siano rispettati i limiti di cui al presente articolo. Il capitale sociale può essere aumentato solo con conferimento in denaro. La decisione di aumentare il capitale sociale non potrà avere attuazione se non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.
Art. 6 – Soci
Possono far parte della Società, in qualità di soci ordinari: gli Enti Locali e Territoriali presenti nel territorio della Regione Siciliana che hanno interesse nell’area d’intervento del distretto, i loro consorzi ed associazioni; gli Enti Pubblici, anche in forma mista, i loro consorzi e le loro associazioni; gli Istituti bancari, fondazioni, soggetti finanziari ed enti di formazione operanti in Sicilia con precipuo riguardo al territorio del distretto sud est; le associazioni di categoria ed i soggetti privati portatori di interessi diffusi; società di persone e di capitali della filiera turistica, cooperative e loro consorzi che operino nel territorio d’intervento del distretto o che siano reputate ad insindacabile giudizio dell’assemblea necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale; associazioni di volontariato ed Online operanti nel settore del turismo purché relativamente al territorio d’intervento del sud-est; le Università, i centri ed laboratori di ricerca, i centri per l’innovazione aventi sede all’interno della Regione Siciliana; gli ordini e le associazioni professionali delle province ricomprese nel territorio d’intervento del distretto del sud- est; le associazioni turistiche, culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell’ambiente aventi sede legale ed operanti nel territorio delle regione siciliana; i G.A.L. – Gruppi di Azione Locale – e le Agenzie di Sviluppo Locale; le Pro-loco; gli Enti Ecclesiastici operanti specificamente nel territorio d’intervento della consortile; i soggetti pubblico-privati operanti nel campo della programmazione negoziata; i Partenariati gestori di progetti cofinanziati da fondi europei e attuatori di programmi di interesse territoriale e locale.
TITOLO III – AMMISSIONE, CESSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE
Art. 7 – Obbligo dei soci
I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e del regolamento della società, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali.
Art. 8 – Cessione di quote
In caso di trasferimento delle quote inter vivos è riservato ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle quote trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono. Il socio che intenda cedere le proprie quote, dovrà dare comunicazione di tale intendimento al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell’offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell’acquirente.
Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, il Consiglio di Amministrazione, a mezzo affissione per dieci giorni presso la segreteria della società, dovrà dare comunicazione dell’offerta contenente prezzo, condizioni e nominativo dell’acquirente. Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni in proporzione alle quote da ciascuno possedute al momento della comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Gli enti locali o comunque gli enti pubblici costituenti la parte pubblica di capitale non hanno diritto di prelazione sulle quote di parte privata fermi restando i divieti alle partecipazioni contenuti nel presente statuto.
L’esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita al Consiglio di Amministrazione entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di affissione dell’offerta presso la segreteria della società. Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dal Consiglio di Amministrazione, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l’obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.
Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, cosi come nell’ipotesi in cui la prelazione non sia stata esercitata per il totale delle quote trasferende, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote, o quelle rimanenti, purché l’atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni. Ciascun socio avrà diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all’iniziale comunicazione. Qualora la cessione di quote avvenga prima che sia decorso un’anno del riconoscimento del consorzio, il prezzo di cessione non potrà che avvenire a valore nominale. La cessione di quote di cui al presente articolo, non potrà in ogni caso violare quanto previsto al precedente articolo 5 nonché all’art. 8.
Art. 9 – Recesso
Il socio può recedere dalla società, con preavviso di almeno sei mesi, comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione della società in tutte le ipotesi previste dal codice civile nonché qualora si sia reso impossibile per lo stesso socio il perseguimento dell’oggetto sociale della consortile e comunque per giusta causa. In ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale disciplinante i distretti turistici di riferimento, il recesso non potrà avvenire prima che sia decorso un anno dal riconoscimento del distretto turistico da parte dell’Assessorato Regionale al Turismo.
Art. 10 – Esclusione
L’esclusione opera nei confronti del socio oltreché nelle ipotesi stabilite dall’articolo 2286 del codice civile, nei seguenti casi: a) la perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione ex articolo 6 del presente statuto; b) l’insolvenza verso la società; c) la dichiarazione di fallimento, nel qual caso l’esclusione opera di diritto; d) la mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto Sociale, dei regolamenti, e/o delle deliberazioni degli organi sociali. L’esclusione è deliberata dall’assemblea straordinaria, su proposta del consiglio d’amministrazione e previa delibera del collegio dei probiviri. La quota del socio escluso verrà ridistribuita proporzionalmente ai soci rimanenti nel rispetto della qualificazione delle quote; pertanto qualora sia escluso un socio privato la quota del socio escluso dovrà essere ridistribuita proporzionalmente tra i soci privati rimanenti.
In egual modo, qualora venga escluso un socio di parte pubblica, la quota del predetto socio andrà ridistribuita proporzionalmente ai soci di parte pubblica.
Art. 11 – Liquidazione quote
La quota del socio recesso, dovrà essere collocata presso altri soci o terzi, al minor valore tra quello di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato e quello nominale del capitale sociale sottoscritto e versato.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Art. 12 – Organi sociali
Sono organi sociali della società: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice- Presidente, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e l’ufficio di piano se cositituiti.
TITOLO V – ASSEMBLEA
Art. 13 – Assemblea soci
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L’intervento in assemblea è regolato dalla legge. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, munito di procura valida per una sola riunione, stesa in forma di scrittura privata.
Art. 14 – L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile. Di norma l’assemblea si riunisce presso la sede della società ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una due volte l’anno di cui almeno una entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o nel maggior termine di sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.
Art. 15 – L’assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nonché quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale privato individuato ai sensi del superiore art.5.
La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza amezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione di un giorno diverso per l’eventuale seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori nonché, se nominati, i componenti del collegio sindacale.
Art. 16 – L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale individuato ai sensi dell’art. 5 del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata come sopra individuato. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza del capitale presente.
Art. 17 – L’assemblea straordinaria è validamente costituita e può deliberare in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale individuato ai sensi dell’art. 5 del presente statuto ed in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del capitale fatte salve le maggioranze previste dal 4° comma dell’art. 2369 C.C.
Art. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la redazione del verbale, quando non debba essere effettuata dal Notaio, il Presidente è assistito da un segretario da lui prescelto, anche non socio; il Presidente può altresì scegliere due scrutatori fra i soci ed i loro rappresentanti. Il Presidente controlla la regolarità delle singole deleghe e il diritto degli intervenuti di partecipare all’assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.
Art. 19 – Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio, destinazione degli avanzi di gestione e decisioni conseguenti;
b) la nomina e/o revoca dei singoli componenti dell’Organo amministrativo e del Presidente dello stesso;
c) la nomina dei Sindaci, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, determinandone eventuali compensi;
d) le modifiche del presente Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) l’aumento e la riduzione del capitale sociale;
g) la nomina degli organi tecnici di attuazione del Piano di Sviluppo.
TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione
L’Amministrazione è affidata al Consiglio composto da nove membri, eletti dall’Assemblea ordinaria. I consiglieri dovranno essere espressione delle rispettive componenti di capitale (pubbliche e private) in relazione alle quali la parte pubblica dovrà essere in maggioranza nella misura massima di un membro preservandosi sempre il numero dispari.
Qualora il Consiglio dovesse essere composto da nove membri, i cinque membri della parte pubblica saranno nominati in numero di quattro in rappresentanza degli Enti locali ed in numero di uno in rappresentanza degli Enti Pubblici di altra natura.
Durano in carica due esercizi e sono rieleggibili una sola volta in caso di mandato consecutivo. I restanti quattro membri saranno designati della parte privata. I membri di parte privata durano in carica per due esercizi consecutivi e sono sempre rieleggibili. Il Presidente è eletto dal Consiglio e deve essere scelto tra i rappresentanti indicati dalla parte pubblica degli enti locali ed un Vice-Presidente eletto dal Consiglio fra i propri membri e scelto tra i componenti del Consiglio espressione della parte privata. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nella comunicazione di convocazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l’ordinaria e straordinaria. gestione della società compiendo tutti gli atti e concludendo tutti gli affari per l’attuazione dello scopo sociale, ad eccezione solamente dei poteri che per legge o statuto spettano esclusivamente all’assemblea. Il mandato di amministrazione è reso a titolo gratuito, spetta i sui componenti solo il rimborso delle spese documentate. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni. E’ inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che di tali identificazioni si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova l’Amministratore che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura della sottoscrizione del relativo verbale. I consiglieri decadono automaticamente in caso di tre assenze consecutive ingiustificate. In tal caso, il Consiglio convocherà senza indugio l’assemblea al fine di eleggere il consigliere in sostituzione di quello decaduto nel rispetto delle norme statutarie e dei principi di rappresentanza della parte ai sensi di quanto disposto dall’art. 2404 c.c. I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle assemblee sociali. La non partecipazione all’assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio, in via non cumulativa, senza giusta causa è motivo di decadenza dall’ufficio ex art. 2405 c.c. Il consiglio ha funzione di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l’assemblea all’atto della nomina. Possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi. Possono in caso di necessità convocare l’assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori. In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla legge. La società può avviare in tali casi un’azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi ai sensi dell’art. 2407 c.c. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I Sindaci siedono di diritto nel consiglio d’amministrazione, senza diritto di voto e senza che gli stessi siano computati al fine della regolarità della seduta del consiglio.
Art. 23 – Collegio dei Probiviri
La società potrà istituire un Collegio dei Probiviri il quale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea che designa il presidente e scelti tra i non soci. I membri effettivi saranno saranno nominati con il seguente criterio: due membri verranno scelti tra i soggetti indicati dalla parte privata uno dei quali assumerà la carica di Presidente e uno dalla parte pubblica. La nomina dei probiviri supplenti è riservata all’assemblea la quale dovrà sceglierne uno tra i soggetti indicati dalla parte pubblica e uno indicato dalla parte privata.
La qualità di componente il collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica. I probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Sono deferite alcollegio le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società. Le controversie di cui alla presente clausola, oltre a quelle inerenti l’esclusione di un socio, si intendono quelle connesse alla interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché tutte quelle concernenti il comportamento scorretto dei soci ed in generale all’esercizio dell’attività sociale. I probiviri si pronunceranno entro trenta giorni dalla loro costituzione. Le pronunzie, di immediata esecuzione, sono prese senza particolari formalità. Il deferimento delle questioni di competenza al collegio arbitrale è condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale ammesso esclusivamente avverso le pronunce del collegio qualora rese in violazione del presente statuto.
L’assemblea potrà determinare un compenso per i Probiviri Sindaci all’atto della loro nomina.
TITOLO VII – L’UFFICIO DI PIANO
Art. 24– Finalità dell’Ufficio di Piano
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un “Ufficio di Piano” allocato presso la sede della Società, quale organismo operativo finalizzato alla attuazione del Piano di Sviluppo Turistico del Distretto Turistico del Sud Est. L’Ufficio di Piano garantisce la governance dell’attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo, in sinergia con il partenariato economico-sociale dell’area e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. In particolare l’Ufficio di Piano provvede a:
a) gestione tecnica, contabile ed amministrativa, delle azioni
del Piano di Sviluppo;
b) monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Piano;
c) coordinamento ed attuazione delle azioni di animazione e comunicazione del Piano;
d) interazione con il Partenariato di progetto, al fine della migliore attuazione del Piano con particolare riferimento allo snellimento dell’iter procedurale connesso alla velocizzazione dei vari adempimenti;
e) espletamento degli adempimenti di raccordo con gli Uffici Regionali preposti all’attuazione ed al controllo del Piano;
f) espletamento delle gare d’appalto che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione delle azioni del Piano, a ciò delegato dai competenti Uffici Appalti dei soggetti pubblici soci;
g) attuazione di tutte le attività di Governance necessarie alla piena realizzazione del Piano e di tutte le attività connesse al raggiungimento dell’obiettivo generale di sviluppo turistico durevole dell’area interessata con il coinvolgimento della rete dei referenti comunali coinvolti e tramite l’operatività delle strutture esistenti dei sistemi locali di sviluppo interessati.
Art. 25 – Composizione dell’Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano è coordinato da un Direttore coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione e selezionato fra esperti di comprovata capacità professionale e manageriale nelle attività oggetto della società scelto tra i nominitivi indicati dalla parte pubblica. Il Direttore non percepisce compensi, salvo il rimborso delle spese necessarie all’espletamento della propria attività, e viene indicato su proposta della parte pubblica della Società.
Partecipa al CdA senza diritto di voto. Cura il coordinamento complessivo delle attività ed è responsabile degli adempimenti connessi alla gestione delle azioni del Piano e delle attività di governance del processo di sviluppo Costituiscono l’Ufficio di Piano:
1) Il Comitato Scientifico. Organo consultivo cui tutti gli organi sociali possono rivolgersi per richiedere pareri non vincolanti per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato Scientifico è costituito da numero massimo di sette membri, nominati dall’Assemblea su proposta tanto della parte pubblica che privata. Il Comitato Scientifico non percepisce compenso alcuno. I componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati, ai medesimi può essere riconosciuto il rimborso delle spese. Il Comitato delibera con la maggioranza dei componenti. Il Comitato è convocato a cura del suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorni, ora e luogo della riunione, nonché dell’ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche due giorni prima della riunione. Nell’avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.
2) L’ufficio Appalti. E’ costituito dai Responsabili Unici del Procedimento degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano. E’ delegato per l’espletamento di tutte le procedure d’appalto che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione del Piano. I compensi spettanti saranno determinati secondo la corrente normativa in materia di incentivi ai RUP.
TITOLO VIII
LA CONSULTA DEL PARTENARIATO
Art. 26– Composizione della Consulta del Partenariato Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal suo insediamento dovrà provvedere all’istituzione ed alla regolamentazione, quale organo consultivo della Società, della Consulta del Partenariato economico che è formato dagli operatori privati (società di persone e di capitali, cooperative e loro consorzi, associazioni di volontariato, Onlus,) che possono concorrere al perseguimento degli scopi sociali e che abbiano interesse al complessivo sviluppo turistico dell’area coinvolta nel Piano. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione emana una manifestazione d’interesse rivolta agli operatori della filiera turistica. Ricevute le richieste, le stesse vengono vagliate a giudizio insindacabile del CdA. Se positivamente esitata, la comunicazione di accettazione viene inoltrata all’operatore entro dieci giorni. Detto organo è costituito da non soci e fornisce all’Assemblea dei soci ed dal Consiglio d’Amministrazione pareri, non vincolanti, in ordine alle materie attinenti agli indirizzi carattere generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Turistico.
TITOLO IX – ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 27- Esercizio finanziario
L’esercizio sociale della società ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio che sarà depositato, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per approvarlo; in tale periodo i soci possono prenderne visione ed estrarne copia. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno accantonati in un fondo di riserva. E’ vietata la distribuzione di avanzi di gestione e riserve durante la vita della società, sotto qualsiasi forma e denominazione.
TITOLO VIII – REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28 – Regolamento interno
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà promulgare il regolamento interno. Il regolamento interno dovrà essere approvato o modificato dall’Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di cui all’articolo 17 del presente statuto.
Art. 29 – Scioglimento
Addivenendosi allo scioglimento della società, l’assemblea delibera con l’osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall’assemblea.
Art. 30 – Disposizioni generali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.
Art. 31 – Foro Competente
Foro giudiziario esclusivamente competente a decidere ogni controversia è quello di Siracusa. F.to Carlo Scibetta – Michelangelo Giansiracusa – Vincenzo Buccheri – Maria Nives Leonardi – D’Asaro Vincenzo – Nello Pisasale – Augusta Giuseppa Manuele – Margherita Rizza – Giuseppe Mirabelli – Lentini Paolo – Alessi Filippo – Di Mauro Sebastiano – Giannantonio Giuseppe – Iangliaeva Maria – Domenico Bonaccorsi – Pazienza Bartolomeo – Giovanni Portelli – Finocchiaro Antonino – Paolo Nifosì – Bartolomeo Melilli – Aldo Garozzo – Giannonoto Giuseppe – Crimi Giuseppe – Spinoso Franco – Scollo Maurizio – Asta Carmela – Silvia Santoro – Giovanni Tringali – Corrado Bonfanti – Roberto Visentin – Annamaria Sammito – Nicola Bono – Elicona Pasquale – Corrado Messina – Franco Massimo.
Coltraro Giambattista Notaio
Copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Augusta lì,